Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1962 al 11 aprile 1963. 79 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Comitato dei delegati, ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, puo' stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con una indennita' di contigenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario al quale si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazioni del Comitato dei delegati. L'onere per l'indennita' di contingenza non puo' superare il 10 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dai numeri 2 e 3 dell'art. 17.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art42 · fonte del testo