L'Istituto provvede ai propri fini:

  • a)con i contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei dirigenti di aziende industriali;
  • b)con gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
  • c)con il provento di lasciti, donazioni e, in genere, atti di liberalita';
  • d)con le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Istituto, comprese le multe, le ammende e gli interessi cauzionali.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;967~art5 · fonte del testo