Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Art. 7
Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del precedente articolo competono di diritto anche ai famigliari viventi a carico dell'iscritto, nei limiti e con le modalita' che verranno determinati in conformita' di quanto dispone il quarto comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
