Art. 35
Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista, della previdenza sociale.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista, della previdenza sociale.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art35 · fonte del testo