[1]Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria domiciliare dovra' tendere, per quanto possibile, verso l'adozione del medico di famiglia.

[2]Potranno essere consentite deroghe nella attuazione del sistema delle prestazioni sanitarie in base a particolari esigenze delle categorie interessate, tenendo il dovuto conto delle situazioni di fatto e dell'esperienza acquisita dai vari Enti mutualistici.

[3]L'attrezzatura sanitaria, attraverso la quale l'Ente attua i suoi compiti, dovra' svilupparsi secondo un piano di organizzazione territoriale in modo da aderire alle reali esigenze della assistenza.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art8 · fonte del testo