Art. 8
[1]Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria domiciliare dovra' tendere, per quanto possibile, verso l'adozione del medico di famiglia.
[2]Potranno essere consentite deroghe nella attuazione del sistema delle prestazioni sanitarie in base a particolari esigenze delle categorie interessate, tenendo il dovuto conto delle situazioni di fatto e dell'esperienza acquisita dai vari Enti mutualistici.
[3]L'attrezzatura sanitaria, attraverso la quale l'Ente attua i suoi compiti, dovra' svilupparsi secondo un piano di organizzazione territoriale in modo da aderire alle reali esigenze della assistenza.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
