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Ai ricevitori postali e telegrafici dispensati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1936-XIV, e alle loro vedove, quando non si sia verificata la successione nell'ufficio, possono essere concessi sussidi, secondo le disponibilita' di bilancio, nella misura e con le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 4 agosto 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art23 · fonte del testo