Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1952 al 22 dicembre 2008. 262 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Per la corresponsione dei trattamenti di cui ai precedenti articoli 21 e 22 e' costituito un apposito fondo con le seguenti entrate:
tolto: a) contributi mensili a carico di tutti i ricevitori postali e telegrafici, da versarsi all'Istituto nelle misure di: lire quaranta per i ricevitori di prima classe;
tolto: lire venti per i ricevitori di seconda classe;
tolto: lire quindici per i ricevitori di terza classe;
tolto: b) l'annuo contributo di due milioni a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
tolto: c) l'annua somma di lire centocinquantamila, pure a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, in sostituzione del provento della vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti postali, di cui alla lettera a) dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408;
tolto: d) l'intero provento derivante dalle ammende e dalle penali inflitte al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
tolto: e) gli eventuali avanzi del fondo costituito con l'articolo 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739. I contributi di cui alla lettera a) possono essere elevati con decreto del Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze, su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio di amministrazione.
tolto: Sono abrogati, limitatamente ai ricevitori postali e telegrafici, l'art. 18 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, e il R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art24 · fonte del testo