Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1946 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Ai ricevitori postali e telegrafici dispensati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1936-XIV, e alle loro vedove, quando non si sia verificata la successione nell'ufficio, possono essere concessi sussidi, secondo le disponibilita' di bilancio, nella misura e con le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La facolta' di accordare sussidi continuativi o una volta tanto, attribuita dall'art. 23 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, puo' essere esercitata anche a favore di ricevitori cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1936, che non abbiano i requisiti richiesti per il trattamento di quiescenza, in casi eccezionali di particolare bisogno riconosciuto dal Consiglio di amministrazione dell'istituto cauzioni e quiescenza e sempreche non sia loro liquidata l'indennita' una volta tanto di cui all'articolo precedente". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.

Testo in vigore dal 4 agosto 1946 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1946

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1942 al 4 agosto 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La facolta' di accordare sussidi continuativi o una volta tanto, attribuita dall'art. 23 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, puo' essere esercitata anche a favore di ricevitori cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1936, che non abbiano i requisiti richiesti per il trattamento di quiescenza, in casi eccezionali di particolare bisogno riconosciuto dal Consiglio di amministrazione dell'istituto cauzioni e quiescenza e sempreche non sia loro liquidata l'indennita' una volta tanto di cui all'articolo precedente". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art23 · fonte del testo