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[1]Per la corresponsione dei trattamenti di cui ai precedenti articoli 21 e 22 e' costituito un apposito fondo con le seguenti entrate:

  • a)contributi mensili a carico di tutti i ricevitori postali e telegrafici, da versarsi all'Istituto nelle misure di: lire quaranta per i ricevitori di prima classe;

[2]lire venti per i ricevitori di seconda classe;

[3]lire quindici per i ricevitori di terza classe; 1 2 3 4

  • b)l'annuo contributo di due milioni a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; 1 2 3 4
  • c)l'annua somma di lire centocinquantamila, pure a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, in sostituzione del provento della vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti postali, di cui alla lettera a) dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408; 1 2
  • d)l'intero provento derivante dalle ammende e dalle penali inflitte al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
  • e)gli eventuali avanzi del fondo costituito con l'articolo 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739. I contributi di cui alla lettera a) possono essere elevati con decreto del Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze, su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio di amministrazione.

[4]Sono abrogati, limitatamente ai ricevitori postali e telegrafici, l'art. 18 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, e il R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'art. 22 e i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1947

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "I contributi mensili da versarsi all'Istituto cauzioni e quiescenza da tutti i ricevitori postali telegrafici a norma dell'art. 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, modificato col decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591, sono fissati nella misura di lire duecento per i ricevitori di prima classe, di lire centocinquanta per i ricevitori di seconda classe e di lire centotrenta per i ricevitori di terza classe. I contributi a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui alle lettere b) e c) dello stesso art. 24, sono fissati rispettivamente in lire dodici milioni e lire novecentomila". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

D.Lgs. 22 marzo 1948, n. 505

3

Il D.Lgs. 22 marzo 1948, n. 505 ha disposto (con l'art. 10, commi 2, 3 e 4) che "In aggiunta ai contributi di cui all'art. 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, tutti i ricevitori postali e telegrafici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un contributo temporaneo nella misura di L. 170, L. 135 e L. 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di 1ª, 2ª e 3ª classe. Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni e' aumentato di L. 36.750.000. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto dal 1 gennaio 1948".

L. 8 luglio 1950, n. 632

4

La L. 8 luglio 1950, n. 632 ha disposto (con l'art. 1, commi 2, 3 e 4) che "In aggiunta ai contributi di cui all'art. 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, tutti i ricevitori postelegrafonici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un ulteriore contributo temporaneo nella misura di lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di prima, seconda e terza classe. Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 70 milioni. La presente disposizione ha effetto dal 1 novembre 1948".

Testo in vigore dal 14 settembre 1950 al 1 ottobre 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1948 al 14 settembre 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 luglio 1950, n. 632

    La L. 8 luglio 1950, n. 632 ha disposto (con l'art. 1, commi 2, 3 e 4) che "In aggiunta ai contributi di cui all'art. 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, tutti i ricevitori postelegrafonici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un ulteriore contributo temporaneo nella misura di lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di prima, seconda e terza classe. Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 70 milioni. La presente disposizione ha effetto dal 1 novembre 1948".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art24 · fonte del testo