Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1946 al 2 novembre 1947. Leggi il testo vigente →

[1]Per la corresponsione dei trattamenti di cui ai precedenti articoli 21 e 22 e' costituito un apposito fondo con le seguenti entrate:

  • a)contributi mensili a carico di tutti i ricevitori postali e telegrafici, da versarsi all'Istituto nelle misure di: lire quaranta per i ricevitori di prima classe;

[2]lire venti per i ricevitori di seconda classe;

[3]lire quindici per i ricevitori di terza classe; 1

  • b)l'annuo contributo di due milioni a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; 1
  • c)l'annua somma di lire centocinquantamila, pure a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, in sostituzione del provento della vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti postali, di cui alla lettera a) dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408; 1
  • d)l'intero provento derivante dalle ammende e dalle penali inflitte al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
  • e)gli eventuali avanzi del fondo costituito con l'articolo 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739. I contributi di cui alla lettera a) possono essere elevati con decreto del Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze, su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio di amministrazione.

[4]Sono abrogati, limitatamente ai ricevitori postali e telegrafici, l'art. 18 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, e il R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'art. 22 e i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.

Testo in vigore dal 4 agosto 1946 al 2 novembre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1946

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1942 al 4 agosto 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'art. 22 e i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art24 · fonte del testo