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L'Istituto provvede alla concessione della indennita' di licenziamento dei supplenti e gerenti delle ricevitorie postali e telegrafiche secondo le norme del R. decreto legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 1 ottobre 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art25 · fonte del testo