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L'Istituto provvede alla concessione della indennita' di licenziamento dei supplenti e gerenti delle ricevitorie postali e telegrafiche secondo le norme del R. decreto legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

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Il D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656 ha disposto (con l'art. 121, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'art. 25 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, concernenti la corresponsione dell'indennita' di licenziamento ai gerenti e supplenti postali telegrafici, sono abrogate, salvo per quanto concerne gli attuali gerenti e supplenti che non vengano assunti in servizio presso gli uffici locali ai sensi dell'art. 107 e neppure in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 110. Le disposizioni medesime rimangono in vigore altresi' per i supplenti, assunti in servizio presso gli uffici locali ai sensi dell'art. 107, che cessino dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennita' di cui all'art. 82 ovvero optino, in luogo di questa, per l'indennita' di licenziamento".

Testo in vigore dal 1 ottobre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1942 al 1 ottobre 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

    Il D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656 ha disposto (con l'art. 121, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'art. 25 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, concernenti la corresponsione dell'indennita' di licenziamento ai gerenti e supplenti postali telegrafici, sono abrogate, salvo per quanto concerne gli attuali gerenti e supplenti che non vengano assunti in servizio presso gli uffici locali ai sensi dell'art. 107 e neppure in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 110. Le disposizioni medesime rimangono in vigore altresi' per i supplenti, assunti in servizio presso gli uffici locali ai sensi dell'art. 107, che cessino dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennita' di cui all'art. 82 ovvero optino, in luogo di questa, per l'indennita' di licenziamento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art25 · fonte del testo