Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]L'Istituto provvede all'assicurazione obbligatoria contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina dei seguenti oggetti:
- a)il denaro ed i valori di ogni genere esistenti nelle ricevitorie postali e telegrafiche in dipendenza dei servizi disimpegnati per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi o per altre Amministrazioni dello Stato e dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, esclusi quelli per i quali ricevitori o gerenti siano compensati da altri enti; 5
- b)i valori custoditi nell'abitazione del ricevitore o gerente con l'autorizzazione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con consenso dell'Istituto;
- c)i valori acquistati con denaro proprio dal ricevitore o gerente debitamente autorizzato purche' ne risulti la consistenza del modo e nella forma determinati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi d'accordo con l'Istituto;
- d)le cose mobili di proprieta' del ricevitore o gerente esistenti nell'ufficio e attinenti al servizio.
[2]L'assicurazione contro il furto e la rapina copre anche i danni verificatisi durante il trasporto dei valori effettuato da ricevitori o gerenti e dagli agenti rurali debitamente autorizzati.
[3]L'assicurazione e' fatta nei limiti di:
[4]lire 100.000 e di lire 50.000 per le ricevitorie di prima classe, secondo che la retribuzione; prima parte della tabella dei coefficienti di cui all'art. 297 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645) sia superiore o inferiore a lire 30.000;
[5]lire 25.000 per le ricevitorie di seconda, classe;
[6]lire 10.000 per le ricevitorie di terza classe;
[7]lire 2000 per gli agenti rurali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 febbraio 1951, n. 215
5La L. 22 febbraio 1951, n. 215 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, di cui alla lettera f) dell'art. 2, ed alla lettera a) dell'art. 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. L'assicurazione stessa copre anche gli indennizzi corrisposti dall'Amministrazione postale telegrafica per perdite di pacchi ordinari e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina".
Testo in vigore dal 27 aprile 1951 al 22 dicembre 2008
