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[1]L'Istituto provvede all'assicurazione obbligatoria contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina dei seguenti oggetti:

  • a)il denaro ed i valori di ogni genere esistenti nelle ricevitorie postali e telegrafiche in dipendenza dei servizi disimpegnati per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi o per altre Amministrazioni dello Stato e dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, esclusi quelli per i quali ricevitori o gerenti siano compensati da altri enti;
  • b)i valori custoditi nell'abitazione del ricevitore o gerente con l'autorizzazione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con consenso dell'Istituto;
  • c)i valori acquistati con denaro proprio dal ricevitore o gerente debitamente autorizzato purche' ne risulti la consistenza del modo e nella forma determinati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi d'accordo con l'Istituto;
  • d)le cose mobili di proprieta' del ricevitore o gerente esistenti nell'ufficio e attinenti al servizio.

[2]L'assicurazione contro il furto e la rapina copre anche i danni verificatisi durante il trasporto dei valori effettuato da ricevitori o gerenti e dagli agenti rurali debitamente autorizzati.

[3]L'assicurazione e' fatta nei limiti di:

[4]lire 100.000 e di lire 50.000 per le ricevitorie di prima classe, secondo che la retribuzione; prima parte della tabella dei coefficienti di cui all'art. 297 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645) sia superiore o inferiore a lire 30.000;

[5]lire 25.000 per le ricevitorie di seconda, classe;

[6]lire 10.000 per le ricevitorie di terza classe;

[7]lire 2000 per gli agenti rurali.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 27 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art27 · fonte del testo