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[1]L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi accerta i danni ed il loro ammontare, nonche' le cause che li hanno prodotti o hanno concorso a produrli; l'Istituto puo' parteciparvi con un suo delegato.

[2]Eseguiti tali accertamenti, l'Istituto, se dall'inchiesta amministrativa non risulti che il danno sia stato occasionato o facilitato da colpa del ricevitore o gerente, o dell'agente rurale, provvede:

  • a)a risarcire i danni, entro i limiti di cui all'art. 27, all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
  • b)ad indennizzare il ricevitore o gerente per i valori o le cose di cui alle lettere c) e d) dell'art. 27. Se dall'inchiesta amministrativa risulti che il danno sia stato occasionato o facilitato da colpa del ricevitore o gerente, o dall'agente rurale, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi invita il ricevitore o gerente, o l'agente rurale a risarcire l'ammontare dei danni; ove i danni non siano risarciti, vi provvede l'Istituto, il quale ha diritto al recupero delle somme pagate verso il ricevitore o gerente, o l'agente rurale, con l'osservanza dell'art. 36.

[3]E' in facolta' dell'Istituto di ridurre alla meta' le somme da recuperare, a norma del precedente comma, qualora dall'esame delle circostanze dei fatti risulti, a suo giudizio insindacabile, diminuita la colpa del ricevitore o gerente, o dell'agente rurale. La responsabilita' del ricevitore o gerente, o dell'agente rurale, se e' contestata dall'interessato, sara' accertata dalla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art30 · fonte del testo