[1]Le norme per l'attuazione delle singole provvidenze di cui all'art. 2 saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le comunicazioni.

[2]Il Consiglio di amministrazione potra' deliberare contributi straordinari a carico degli iscritti alle varie gestioni quando le entrate ordinarie non siano sufficienti a soddisfare gli oneri delle gestioni stesse. Tale deliberazione dovra' essere sottoposta all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

[3]Il Consiglio stesso puo' accettare oblazioni e contributi eventuali da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e di altri enti.

Testo vigente dal 15 dicembre 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art7 · fonte del testo