[1]Le norme per l'attuazione delle singole provvidenze di cui all'art. 2 saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le comunicazioni.
[2]Il Consiglio di amministrazione potra' deliberare contributi straordinari a carico degli iscritti alle varie gestioni quando le entrate ordinarie non siano sufficienti a soddisfare gli oneri delle gestioni stesse. Tale deliberazione dovra' essere sottoposta all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.
[3]Il Consiglio stesso puo' accettare oblazioni e contributi eventuali da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e di altri enti.
Testo vigente dal 15 dicembre 1942
