((All'Istituto e' devoluto un quarto dell'importo annuo dell'aggio corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per vendita di marche per le assicurazioni sociali effettuata nelle ricevitorie e nelle agenzie, restando i rimanenti tre quarti suddivisi in parti uguali fra il ricevitore interessato e l'Amministrazione postale)).
Testo vigente dal 16 febbraio 1952
