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[1]Nei giudizi a carico di ufficiali di grado superiore a tenente di vascello o capitano, l'ufficiale che non abbia grado superiore all'imputato viene surrogato con altro ufficiale avente tale requisito, ma di anzianita' inferiore al presidente, scelto per sorteggio fra tutti gli ufficiali di marina appartenenti al dipartimento marittimo ove ha sede il tribunale.

[2]Qualora anche il presidente debba essere sorteggiato, ne assume le funzioni il piu' elevato in grado o il piu' anziano fra gli estratti.

[3]L'estrazione a sorte e' fatta dal comandante in capo del dipartimento alla presenza del pubblico ministero.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1931 al 4 agosto 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1878~art2 · fonte del testo