Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1950 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Il credito che gli Istituti di che trattasi possono concedere od ogni singola impresa industriale non deve superare nel complesso la somma di lire 50.000.000.
Testo in vigore dal 12 luglio 1950 al 1 gennaio 1994
