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Le operazioni che saranno effettuate dagli Istituti per il credito alle medie e piccole industrie a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui all'art. 1, penultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza. Gli Istituti regionali di cui sopra sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. In compenso i detti Istituti corrisponderanno allo Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Testo in vigore dal 12 luglio 1950 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-22;445~art6 · fonte del testo