I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici e alle assistenti di polizia. Ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Testo vigente dal 22 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-07;1083~art13 · fonte del testo