[1]Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
Testo vigente dal 20 aprile 2006
