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[1]Il fondo di cui all'articolo precedente e' costituito:

  • a)dal contributo annuo globale di lire cinquecentomila a carico dei Consigli provinciali delle Corporazioni, la cui misura per ogni singolo Consiglio sara' determinata, di anno in anno, dal Ministero delle corporazioni, ed il cui versamento al fondo per le borse di pratica commerciale all'estero sara' effettuato dai Consigli stessi, per il tramite del Ministero per gli scambi e per le valute, entro il secondo trimestre dell'anno;
  • b)dalle offerte volontarie di organizzazioni, enti ed istituti pubblici e di privati;
  • c)dalle somme e dai titoli pubblici sinora accantonati presso la Cassa depositi e prestiti e destinati alle borse di pratica commerciale all'estero;
  • d)dagli interessi sulla consistenza patrimoniale del fondo stesso.

[2]Sono a carico del fondo gli assegni mensili posticipati a favore degli assegnatari delle borse, il rimborso ai medesimi delle spese di viaggio, nonche' tutte quelle altre spese necessarie al raggiungimento dei fini per cui il fondo e' costituito.

Testo in vigore dal 17 settembre 1942 al 2 settembre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-07-24;1023~art2 · fonte del testo