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[1]((Il patrimonio del Fondo e' costituito da un capitale fruttifero di lire 10.000.000 versato alla Cassa depositi e prestiti.
[2]Le entrate del Fondo sono costituite:
- a)dagli interessi sul capitale costituito in patrimonio;
- b)dal contributo annuo globale di lire 10.000.000 a carico delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sara' determinata, di anno in anno, dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovrimposte ed il cui versamento al Fondo sara' effettuato dalle Camere stesse, con le modalita' stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno;
- c)dal contributo corrisposto dal Ministero del commercio con l'estero a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083;
- d)da eventuali contributi ed offerte di altre Amministrazioni, enti o privati;
- e)dalle somme disponibili presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge dedotte lire 10.000.000 versate alla predetta Cassa ai sensi del comma precedente.
[3]Con le entrate predette si provvede al pagamento degli assegni mensili e al rimborso delle spese di viaggio ai titolari delle borse, nonche' a tutte le altre spese necessarie per il funzionamento del Fondo)).
Testo in vigore dal 10 aprile 1963 al 16 dicembre 2009
