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[1]((Il patrimonio del Fondo e' costituito da un capitale fruttifero di lire 10.000.000 versato alla Cassa depositi e prestiti.

[2]Le entrate del Fondo sono costituite:

  • a)dagli interessi sul capitale costituito in patrimonio;
  • b)dal contributo annuo globale di lire 10.000.000 a carico delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sara' determinata, di anno in anno, dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovrimposte ed il cui versamento al Fondo sara' effettuato dalle Camere stesse, con le modalita' stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno;
  • c)dal contributo corrisposto dal Ministero del commercio con l'estero a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083;
  • d)da eventuali contributi ed offerte di altre Amministrazioni, enti o privati;
  • e)dalle somme disponibili presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge dedotte lire 10.000.000 versate alla predetta Cassa ai sensi del comma precedente.

[3]Con le entrate predette si provvede al pagamento degli assegni mensili e al rimborso delle spese di viaggio ai titolari delle borse, nonche' a tutte le altre spese necessarie per il funzionamento del Fondo)).

Testo in vigore dal 10 aprile 1963 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1950 al 10 aprile 1963. 74 parole tolte, 121 parole aggiunte in 9 capoversi.

Il tolto: fondo di cui all'articolo precedente e' costituito aggiunto: patrimonio del Fondo e' costituito da un capitale fruttifero di lire 10.000.000 versato alla Cassa depositi e prestiti.

aggiunto: Le entrate del Fondo sono costituite:

a) aggiunto: dagli interessi sul capitale costituito in patrimonio;

aggiunto: b) dal contributo annuo globale di lire 10 tolto: milioniaggiunto: .000.000 a carico delle Camere di commercio, industria tolto: e aggiunto: ed agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sara' determinataaggiunto: , di anno in annoaggiunto: , dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e tolto: sovraimposte, aggiunto: sovrimposte ed il cui versamento al Fondo tolto: autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero sara' effettuato dalle Camere stesseaggiunto: , con le modalita' stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno;

tolto: baggiunto: c) dal contributo corrisposto dal Ministero del commercio con l'estero a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083;

aggiunto: d) da eventuali contributi ed offerte di altre Amministrazioni, enti o privati;

aggiunto: e) dalle somme tolto: e dai titoli pubblici sinora accantonati aggiunto: disponibili presso la Cassa depositi e prestiti tolto: e destinati alle borse di pratica commerciale all'estero;

tolto: c) dagli interessi sulla consistenza patrimoniale del fondo stesso aggiunto: alla data di entrata in vigore della presente legge dedotte lire 10.000.000 versate alla predetta Cassa ai sensi del comma precedente.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Sono a carico del fondo gli assegni mensili posticipati a favore degli assegnatari delle borse, il rimborso ai medesimiaggiunto: Con le entrate predette si provvede al pagamento degli assegni mensili e al rimborso delle spese di viaggiotolto: , nonche' tutte quelle aggiunto: ai titolari delle borse, nonche' a tutte le altre spese necessarie tolto: al raggiungimento dei fini per cui il fondo e' costituito aggiunto: per il funzionamento del Fondo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-07-24;1023~art2 · fonte del testo