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[1]Il fondo di cui all'articolo precedente e' costituito:

  • a)((dal contributo annuo globale di lire 10 milioni a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sara' determinata di anno in anno dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovraimposte, ed il cui versamento al Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero sara' effettuato dalle Camere stesse con le modalita' stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno));
  • b)dalle somme e dai titoli pubblici sinora accantonati presso la Cassa depositi e prestiti e destinati alle borse di pratica commerciale all'estero;
  • c)dagli interessi sulla consistenza patrimoniale del fondo stesso.

[2]Sono a carico del fondo gli assegni mensili posticipati a favore degli assegnatari delle borse, il rimborso ai medesimi delle spese di viaggio, nonche' tutte quelle altre spese necessarie al raggiungimento dei fini per cui il fondo e' costituito.

Testo in vigore dal 2 settembre 1950 al 10 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1942 al 2 settembre 1950. 46 parole tolte, 45 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) dal contributo annuo globale di lire tolto: cinquecentomila a carico dei Consigli provinciali delle Corporazioni aggiunto: 10 milioni a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura, la cui misura per ogni tolto: singolo Consiglio sara' determinata, aggiunto: singola Camera sara' determinata di anno in annotolto: , dal Ministero delle corporazioni aggiunto: dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovraimposte, ed il cui versamento al tolto: fondo aggiunto: Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero sara' effettuato tolto: dai Consigli stessi, per il tramite del Ministero per gli scambi e per le valute aggiunto: dalle Camere stesse con le modalita' stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno;

b) dalle tolto: offerte volontarie di organizzazioni, enti ed istituti pubblici e di privati;

tolto: c) dalle somme e dai titoli pubblici sinora accantonati presso la Cassa depositi e prestiti e destinati alle borse di pratica commerciale all'estero;

tolto: daggiunto: c) dagli interessi sulla consistenza patrimoniale del fondo stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-24;1023~art2 · fonte del testo