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[1]Il fondo di cui all'articolo precedente e' costituito:
- a)((dal contributo annuo globale di lire 10 milioni a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sara' determinata di anno in anno dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovraimposte, ed il cui versamento al Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero sara' effettuato dalle Camere stesse con le modalita' stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno));
- b)dalle somme e dai titoli pubblici sinora accantonati presso la Cassa depositi e prestiti e destinati alle borse di pratica commerciale all'estero;
- c)dagli interessi sulla consistenza patrimoniale del fondo stesso.
[2]Sono a carico del fondo gli assegni mensili posticipati a favore degli assegnatari delle borse, il rimborso ai medesimi delle spese di viaggio, nonche' tutte quelle altre spese necessarie al raggiungimento dei fini per cui il fondo e' costituito.
Testo in vigore dal 2 settembre 1950 al 10 aprile 1963
