Le somme prelevate nei modi di cui al precedente art. 1 sono destinate annualmente per meta' per costruzioni nell'Italia meridionale ed insulare e per meta' per costruzioni nell'Italia centrale e settentrionale.
Testo vigente dal 14 settembre 1950
Le somme prelevate nei modi di cui al precedente art. 1 sono destinate annualmente per meta' per costruzioni nell'Italia meridionale ed insulare e per meta' per costruzioni nell'Italia centrale e settentrionale.
Testo vigente dal 14 settembre 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art18 · fonte del testo