Le somme versate al "Fondo per l'incremento edilizio" ad estinzione dei mutui, nonche' quelle allo stesso dovute a titolo di penale a norma dei precedenti articoli 8 e 9, sono impiegate per la concessione di nuovi mutui. Del pari gli interessi, dedotto quanto necessario per fronteggiare le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria di cui ai precedenti articoli 12 e 15, sono devoluti alla concessione di nuovi mutui. Inizialmente alle spese si provvedera' con le disponibilita' del fondo di cui al precedente art. 1. ((La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonche' la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1956, n. 824

2

La L. 26 luglio 1956, n. 824 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Testo vigente dal 22 agosto 1956

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1956

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1950 al 22 agosto 1956. 27 parole tolte, 58 parole aggiunte.

… spese si provvedera' con le disponibilita' del fondo di cui al precedente art. 1. tolto: L'ammontare di dette spese, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e' determinato con decreti aggiunto: La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonche' la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per tolto: il tesoro aggiunto: i lavori pubblici, di concerto con quello per tolto: i lavori pubblici aggiunto: il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 luglio 1956, n. 824

    La L. 26 luglio 1956, n. 824 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art17 · fonte del testo