Art. 360
[1]L'Istituto provvede alle spese di amministrazione autorizzate mediante prelevamenti sulle somme disponibili nei conti correnti «fitti» di cui all'art. 359, comma 1°, detratti i crediti relativi ai mutui per le costruzioni.
[2]I prelevamenti sono effettuati su ordinativi disposti dal Presidente dell' Istituto e vistati dal Capo ragioniere.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva