I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi ne' gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti possono essere assegnati a persone che non abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti, o che siano proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie. 1 E' vietata la concessione del mutuo o l'assegnazione dell'alloggio anche nel caso che proprietario di altra abitazione sia il coniuge, non legalmente separato, del richiedente. 1 E' vietato altresi' di concedere mutui per la costruzione di piu' di un alloggio o di assegnare piu' di un alloggio alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con lei conviventi. Le assegnazioni disposte con inosservanza dei divieti stabiliti nel precedente comma, sono nulle. Nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, la inosservanza dei divieti suddetti importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio. E' dovuta altresi' una ammenda di lire 100 mila. L'importo dell'ammenda, e di quant'altro dovuto per effetto della risoluzione sara' riscosso dagli istituti mutuanti e riversato dai medesimi al Ministero del tesoro per l'incremento del Fondo di cui al precedente art. 1.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 marzo 1952, n. 113

1

La L. 1 marzo 1952, n. 113 ha disposto (con l'art. 19) che "In deroga al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715, i mutui di cui alla predetta legge possono essere concessi agli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 12 della presente legge, anche se manchi il requisito della residenza nel Comune ove gli alloggi debbono essere costruiti, purche' essi od il coniuge, non legalmente separato, non siano ivi proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie".

Testo vigente dal 30 marzo 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1952

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1950 al 30 marzo 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 marzo 1952, n. 113

    La L. 1 marzo 1952, n. 113 ha disposto (con l'art. 19) che "In deroga al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715, i mutui di cui alla predetta legge possono essere concessi agli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 12 della presente legge, anche se manchi il requisito della residenza nel Comune ove gli alloggi debbono essere costruiti, purche' essi od il coniuge, non legalmente separato, non siano ivi proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art8 · fonte del testo