Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma

Art. 3 — IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA

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L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del C.O.N.I. intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi. I mutui saranno assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari oppure da delegazioni su imposte, sovrimposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cederle.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 13 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art3 · fonte del testo