Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma

Art. 3 — IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA

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L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo ((le norme vigenti in materia)), sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' acquistare immobili da destinare ad attivita' sportive. Il credito viene esercitato altresi', nella forma, con le modalita' e per le finalita' di cui al precedente comma, a favore di: federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; societa' ed associazioni sportive, aventi personalita' giuridica e riconosciute dal CONI; enti di promozione sportiva, aventi personalita' giuridica e riconosciuti dal CONI; societa' e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalita' giuridica, nonche' a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformita' della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalita' ricreative e sportive senza fini di lucro. ((i mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge)). L'Istituto potra' concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fidecessoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forme di fideiussione previste da leggi regionali o offerte da ente locale o pubblico, purche' gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilita' pubblica. Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sara' data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualita' o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti o istituti pubblici. Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto puo' revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso. Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della meta'.

Testo in vigore dal 1 maggio 1983 al 1 gennaio 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1983

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1983 al 1 maggio 1983. 23 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme tolto: previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti aggiunto: vigenti in materia, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti … lo concerne e sia pure indirettamente, finalita' ricreative e sportive senza fini di lucro. tolto: I aggiunto: i mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento tolto: a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali aggiunto: rilasciate ai sensi di legge. L'Istituto potra' concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art3 · fonte del testo