Art. 54 — Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali
I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino Ufficiale della Regione". Essi sono comunicati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
