Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 61 — Controlli sui consorzi

Per i controlli sui consorzi di Comuni e Province si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del consorzio. Ove del consorzio facciano parte Province appartenenti a piu' Regioni, il controllo e' esercitato dal Comitato di controllo esistente nel capoluogo della Regione nella quale ha sede l'amministrazione del consorzio. Ove del consorzio facciano parte Comuni appartenenti a piu' Province, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 il controllo e' esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art61 · fonte del testo