Art. 56 — Controllo sugli atti dei Comuni
Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'art. 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia. Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione e' composta:
- a)di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;
- b)di un membro nominato dal Commissario del Governo;
- c)del funzionario di grado piu' elevato dell'Amministrazione provinciale. Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente. La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a). Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti. Lo Statuto regionale puo' disporre che una o piu' sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalita'.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
