Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 56 — Controllo sugli atti dei Comuni

Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'art. 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia. Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione e' composta:

  • a)di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;
  • b)di un membro nominato dal Commissario del Governo;
  • c)del funzionario di grado piu' elevato dell'Amministrazione provinciale. Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente. La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a). Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti. Lo Statuto regionale puo' disporre che una o piu' sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalita'.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 654/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    L'omessa previsione di controlli regionali sugli atti degli organi individuali dei Comuni e delle Province manifestamente non contrasta con l'art. 130 Cost.: che, nell'attribuire alla Regione il controllo di legittimità e - nei casi determinati dalla legge - di merito sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, si riferisce ai soli controlli generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle G.P.A..(Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 L. 10/2/1953 n. 62; 3 L. 9/6/1947 n. 530 e 26 L. reg Calabria 27/12/1973 n. 22, in riferimento all'art. 130 Cost.). - cfr. S.nn. 62/1973; 38,39/1979; 149/1981.

    Art. 130 cost. · Art. 125 cost. · Art. 128 cost. · Art. 56 Costituzione e funzionamento degli organi regionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art56 · fonte del testo