Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 62 — Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate

((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382)). La Giunta regionale puo' sempre sostituirsi alle Province, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 4 settembre 1975. 115 parole tolte, 18 parole aggiunte.

tolto: Le deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'art. 39 della presente legge, eccettuate quelle relative alla vera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni alla Commissione di controllo di cui all'art. 41 e al Presidente della Giunta regionale. L'esecutivita' di tali deliberazioni e' regolata dagli articoli 45 e 47, salvo le disposizioni seguenti. Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive di cui all'art. 39, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla Commissione di controllo e all'ente che ha adottato la deliberazione stessaaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382. La Giunta regionale puo' sempre sostituirsi alle Province, ai Comuni, e agli altri …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art62 · fonte del testo