Art. 62 — Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382)). La Giunta regionale puo' sempre sostituirsi alle Province, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
