Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Art. 63 — Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1953 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Le pronunce degli organi di controllo previste dagli articoli 55 e 56 sono provvedimenti definitivi.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 13 ottobre 2000
