Art. 47 — Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal d.lgs. 26 novembre 1993, n. 479.
Abrogato dal 12 dicembre 1993
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal d.lgs. 26 novembre 1993, n. 479.
Abrogato dal 12 dicembre 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 12 dicembre 1993. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nei casi previsti dall'articolo precedente le deliberazioni divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento ai sensi del primo comma dell'art. 45 nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita con richiesta motivata il Consiglio regionale a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se entro il termine suddetto la Commissione di controllo dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita', ne' motivi per chiedere il riesame. Il termine e' di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Si applicano anche a questi casi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 45.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 1993, N. 40 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 1993, N. 479
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art47 · fonte del testo