Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 66 — Ruolo regionale - Vacanze

Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quello degli enti locali necessario all'impianto dei ruoli regionali saranno adottate con legge della Regione, nell'ambito delle leggi della Repubblica, da emanarsi ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica. In caso di vacanza di posti in organico, la Regione potra' chiedere alle suddette Amministrazioni l'assegnazione di personale temporaneamente comandato.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art66 · fonte del testo