Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 67 — Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico piu' favorevole. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio-3 marzo 1972, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale".

Testo vigente dal 9 marzo 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 10/1988

    Parametro
    19 gennaio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 4 maggio 1977, recante "Disciplina del lavoro straordinario", in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost., sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

    Art. 117 cost. · Art. 81 cost. · Art. 67 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 11/1988

    Parametro
    19 gennaio 1988

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 15 novembre 1977, recante "Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto contrattuale", e della legge della Regione Umbria, riapprovata il primo ottobre 1979, recante "Art. 100, legge regionale n. 3…

    Art. 117 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 12/1988

    Parametro
    19 gennaio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise, riapprovata il 21 giugno 1978, recante "modificazioni ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974", sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso…

    Art. 117 cost. · Art. 67 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1972

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 marzo 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio-3 marzo 1972, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art67 · fonte del testo