Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 68 — Contributi speciali a singole Regioni

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52, potra' presentare al Governo proposte relative all'attuazione del terzo capoverso dell'art. 119 della Costituzione, che stabilisce l'assegnazione di contributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art68 · fonte del testo