Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Art. 69 — Locali
Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall'Amministrazione provinciale del capoluogo a spese dell'Amministrazione regionale.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
