Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 70 — Trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni

Il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'art. 117 della Costituzione dovra' avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione. Il trasferimento sara' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio regionale interessato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art70 · fonte del testo