Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 71 — Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo

Finche' non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'art. 55 sara' un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano piu' Corti d'appello. Lo stesso presidente provvedera' pure alla designazione del membro supplente.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art71 · fonte del testo