Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Art. 74 — Convocazione dei Consigli regionali per la prima adunanza
Per la prima convocazione dei Consigli regionali, all'atto della costituzione delle Regioni, gli avvisi di convocazione di cui all'art. 14 sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione, dal Commissario del Governo.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
