Art. 19 — Adunanze del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale. Puo' essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti del suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei consiglieri in carica. L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui e' pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria. L'ordine del giorno del Consiglio regionale e comunicato al Commissario del Governo. Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
