Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 14 — Prima adunanza del Consiglio

Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima. La presidenza provvisoria del Consiglio e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti. I due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art14 · fonte del testo