Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Indebita percezione di finanziamenti pubblici - Azione risarcitoria nei confronti del libero professionista per attività strumentale indispensabile - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. · GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.
In tema di indebita percezione di finanziamenti pubblici, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti l'azione risarcitoria nei confronti del libero professionista che abbia svolto attività tecnica essenziale per l'erogazione dei fondi, essendosi instaurato, per effetto del compimento di una attività della P.A., il rapporto di servizio e non rilevando a tal fine la qualità del soggetto, né la fonte della sua investitura, ma la natura del danno, consistente nel distoglimento delle risorse pubbliche dalla finalità perseguita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in ordine alla domanda risarcitoria nei confronti del libero professionista che, su incarico di una società privata e quale direttore dei lavori dell'opera finanziata dall'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, aveva redatto perizie, certificato stati di avanzamento e attestato l'ultimazione dei lavori, così svolgendo attività indispensabili per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario).
Cass. civ. n. 35001/2025Sez. URv. 677159-01
Riguarda ancheart. 1 legge 20/1994
Precedenti: 649490-01, 656071-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Verbale di accertamento delle quote di emissioni da restituire ex art. 42 d.lgs. n. 47 del 2020 - Impugnazione - Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Ragioni.
La controversia relativa all'impugnazione del verbale di accertamento delle quote di emissioni da restituire, poiché rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 47 del 2020, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di misura ripristinatoria compresa nell'ambito delle materie di cui all'art. 133, comma 1, lett. o, c.p.a., la cui concreta determinazione viene discrezionalmente effettuata, dal Comitato ETS designato per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, nell'esercizio delle funzioni tipiche di cura dell'interesse pubblico e non già di un'attività meramente esecutiva.
Cass. civ. n. 33060/2025Sez. URv. 676824-01
Riguarda ancheart. 41 Codice di procedura civile
Precedenti: 675636-01, 662699-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Permesso di costruire illegittimo - Domanda risarcitoria nei confronti del relativo titolare e del Comune - Ripartizione della giurisdizione tra g.o. e g.a. - Fondamento - Fattispecie.
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti al rilascio di un permesso di costruire asseritamente illegittimo appartiene alla giurisdizione del g.a. ove proposta nei confronti del Comune - siccome avente ad oggetto un provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di poteri autoritativi - e a quella del g.o. ove proposta nei confronti del beneficiario, involgendo un fatto illecito extracontrattuale. (Nella specie, a fronte della congiunta proposizione dell'azione risarcitoria contro il dirigente del settore urbanistico del Comune, il proprietario del fondo limitrofo e il Comune, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha dichiarato la giurisdizione del g.o. relativamente alla domanda avanzata nei confronti dei primi due convenuti e quella del g.a. con riguardo a quella indirizzata nei confronti dell'ente locale, sul presupposto che la causa petendi di quest'ultima implicasse l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento edilizio).
Cass. civ. n. 28586/2025Sez. URv. 676546-01
Riguarda ancheart. 30 Codice del processo amministrativoart. 133 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 602478-01, 671993-01
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Imposta di soggiorno - Mancato versamento al Comune delle somme riscosse dalla struttura - Controversie instaurate prima dell’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021 - Giurisdizione della Corte dei conti - Fondamento.
Rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie relative all'omesso versamento al Comune, da parte del gestore di una struttura ricettiva, delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, instaurate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021 (21 dicembre 2021), essendo irrilevante, in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis, il riconoscimento al predetto gestore della qualifica di responsabile del pagamento della suddetta imposta, valevole quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria, operato con efficacia retroattiva da tale norma.
Cass. civ. n. 22963/2025Sez. URv. 675779-01
Riguarda ancheart. 1 Codice di procedura civileart. 4 d.lgs. 23/2011art. 180 Decreto Rilancioart. 5 d.l. 146/2021
Precedenti: 671385-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie - Distinzione - Conseguenze in punto di giurisdizione - Ragioni. · SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.
Le controversie relative alle sanzioni amministrative punitive (o in senso stretto) - le quali tendono a sottolineare il disvalore della condotta trasgressiva lesiva di un comando giuridico mediante la determinazione, vincolata per legge, di uno svantaggio patrimoniale a carico del trasgressore - appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteggiandosi la situazione giuridica del trasgressore in guisa di diritto soggettivo, mentre sono appannaggio del giudice amministrativo le controversie relative alle misure ripristinatorie (o sanzioni in senso lato), volte a reintegrare, mediante la prescrizione di una condotta specifica che si impone al trasgressore, l'interesse pubblico leso dal comportamento illecito, in quanto adottate dalla P.A. nell'esercizio delle proprie funzioni di cura dell'interesse pubblico suddetto, mediante l'uso della discrezionalità che ne connota l'azione. 14 <!-- pag. 15 -->
Cass. civ. n. 20324/2025Sez. URv. 675636-01
Riguarda ancheart. 41 Codice di procedura civileart. 52 d.lgs. 446/1997art. 63 d.lgs. 446/1997
Precedenti: 658850-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Consorzi di bonifica – Direttori – Verificazione di rendiconto consuntivo – Giurisdizione contabile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Ancorché i consorzi di bonifica abbiano natura di enti pubblici economici, svolgendo attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dalla equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione), nei confronti dei loro direttori deve essere 5 <!-- pag. 6 --> SEZIONI UNITE negata la sussistenza della giurisdizione contabile, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi - non essendo configurabile un'attività di "maneggio" di fondi riportabili ad una pubblica amministrazione - ed affermata quella ordinaria, in considerazione della mancanza di un'espressa previsione normativa e dell'irrilevanza, al fine indicato, dell'assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo, stante altresì la non assimilabilità degli stessi ai consorzi fra enti locali territoriali. (Nell'affermare tale principio, le S.U. hanno evidenziato l'irrilevanza, al fine di fondare la giurisdizione contabile, della previsione del regolamento interno che assoggetti il conto di gestione del consorzio al controllo della Corte dei conti, trattandosi di materia indisponibile, posto che il riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario deve muovere da una specifica disciplina di legge, a sua volta radicata nell'art. 103 Cost.).
Cass. civ. n. 17489/2025Sez. URv. 674884-02
Riguarda ancheart. 137 Codice di giustizia contabileart. 172 Codice di giustizia contabile
Precedenti: 642006-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).