Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Nomina del direttore scientifico - Specialità della disciplina - Atto discrezionale del Ministro della salute - Sussistenza - Principi in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali - Applicabilità. 97 <!-- pag. 98 --> · IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE In genere.
Alla nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pur nella specialità della disciplina - che configura la scelta da parte del Ministro della salute come connotata da un alto tasso di discrezionalità - si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi dirigenziali, atteso che il Ministro è pur sempre soggetto, oltre che ai vincoli procedurali espressamente previsti dalla legge, ai principi di buona fede e correttezza, con i quali viene data attuazione ai principi di cui all'art. 97 Cost., che impongono una valutazione comparativa con gli altri candidati inseriti nella rosa selezionata dalla commissione che sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici della scelta adottata.
Cass. civ. n. 1759/2026Sez. LRv. 677525-01
Riguarda ancheart. 11 d.lgs. 288/2003art. 1 d.P.R. 42/2007art. 19 TU pubblico impiegoart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 670024-01, 665861-01
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Inquadramento conseguente al trasferimento in enti diversi - Diritto alla qualifica - Natura - Status - Esclusione - Situazione giuridica complessa - Sussistenza - Conseguenza - Prescrizione - Consolidamento - Condizioni.
Nel pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica, quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status, ma una situazione giuridica complessa, soggetta a prescrizione nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., sicché, in caso di inquadramento operato in occasione del trasferimento tra enti diversi, essa si consolida, nell'ambito del regime giuridico non privatizzato, per effetto della mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo, entro il termine previsto dalla legge, dei corrispondenti atti autoritativi e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve le azioni di impugnazione negoziale nei termini previsti in ragione della loro natura e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.
Cass. civ. n. 205/2026Sez. LRv. 677521-02
Riguarda ancheart. 2946 Codice civileart. 12 legge 730/1986art. 30 TU pubblico impiego
Precedenti: 646562-02
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Provvedimento di inquadramento - Natura - Atti autoritativi - Status del dipendente pubblico - Legittimità - Vaglio - Condizioni.
I provvedimenti di inquadramento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici adottati in riferimento a rapporti di impiego soggetti al regime di diritto pubblico sono atti autoritativi che regolano la posizione del dipendente, intesa quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale; pertanto essi, ove ritenuti illegittimi e direttamente produttivi di effetti giuridici ed economici lesivi, devono essere impugnati dai soggetti interessati nel termine di decadenza (principio espresso in relazione ad atti di inquadramento posti in essere dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 29 del 1993, ma prima della piena privatizzazione del rapporto).
Cass. civ. n. 205/2026Sez. LRv. 677521-01
Riguarda ancheart. 2946 Codice civileart. 12 legge 730/1986art. 30 TU pubblico impiego
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Procedura concorsuale - Concorso per reclutamento di insegnanti di ruolo - Titoli necessari - Abilitazione all’insegnamento - Mancanza - Art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2005 - Applicabilità - Esclusione - Sanatoria ex post - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato, il difetto di un requisito di accesso al concorso (nella specie, l'abilitazione all'insegnamento in relazione al concorso per il 150 <!-- pag. 151 --> reclutamento di insegnanti di ruolo per il triennio 2016-2019) non può essere sanato ex post in conseguenza del superamento di fatto delle prove d'esame, cui il candidato sia stato ammesso con riserva in forza di provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2005 - e ciò anche nel caso in cui sia disposto, per legge, l'integrale scorrimento delle graduatorie - atteso che detta norma riguarda le sole procedure cd. idoneative, finalizzate alla verifica di determinate capacità tecniche, e non quelle concorsuali, destinate, invece, a dispiegare effetti solo verso chi ad esse legittimamente partecipi in via comparativa, e, comunque, non consente, anche sul piano testuale, la sanatoria della posizione di chi fosse ab origine privo di un titolo necessario per partecipare al concorso.
Cass. civ. n. 32831/2025Sez. LRv. 677126-01
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 107/2015art. 400 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.art. 5 d.lgs. 59/2017art. 1 legge 145/2018art. 4 d.l. 115/2005art. 17 d.lgs. 59/2017
Precedenti: 655886-01, 670357-01
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore - Rilevanza - Esclusione - Eccezioni - Procedure per l'attribuzione discrezionale di incarichi di rilievo - Obbligo di imparzialità - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 51 c.p.c..
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'esistenza di leciti rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore non rileva ai fini della valutazione delle condotte degli interessati e della legittimità degli atti gestori, salvo il caso delle selezioni comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo (come quello di posizione organizzativa), nelle quali la P.A., alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, deve assicurare l'imparzialità di chi è preposto alla scelta, trovando applicazione le regole di cui all'art. 51 c.p.c., compresa l'ipotesi atipica di cui al comma 2, che impone di evitare l'assunzione della decisione da parte di chi ha con taluno un rapporto personale di tale intensità da far sospettare che il giudizio non sia improntato al rispetto dei menzionati principi.
Cass. civ. n. 29094/2025Sez. LRv. 677061-01
Riguarda ancheart. 51 Codice di procedura civileart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 637045-01, 662762-01
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA SOGGETTIVA Giudicato amministrativo - Efficacia inter partes - Eccezioni - Fattispecie.
La regola generale dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo subisce eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica - limitatamente agli effetti caducatori, e quindi con esclusione di quelli ordinatori e conformativi - per la particolare natura dell'atto (ad esempio, un regolamento o un atto plurimo inscindibile) o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, 127 <!-- pag. 128 --> sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di estensione del giudicato di annullamento - in ragione della riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando - di due graduatorie emesse all'esito di altrettante procedure selettive riservate a personale del Ministero dell'interno).
Cass. civ. n. 27886/2025Sez. LRv. 676859-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 654803-01, 676072-02
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Dirigenti - Disciplina speciale ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 - Incompatibilità con la disciplina generale dei contratti a termine - Sussistenza - Rinnovo dei contratti conclusi ai sensi della disciplina speciale - Condizioni - Violazione - Conseguenze. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.
In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativa ai rapporti di lavoro dirigenziale a termine con i Ministeri e gli enti pubblici non economici nazionali, è speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a tempo determinato e va, comunque, interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato (nel rispetto delle precisazioni fornite dalla CGUE sul tema della repressione degli abusi) e, dall'altro, del principio costituzionale dell'accesso all'impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico; ne consegue che la facoltà di rinnovo dei contratti non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente, spettando al lavoratore, in ipotesi di illegittima reiterazione dei rapporti a termine, il risarcimento del danno c.d. eurounitario.
Cass. civ. n. 27189/2025Sez. LRv. 676649-01
Riguarda ancheart. 19 TU pubblico impiegoart. 36 TU pubblico impiegoart. 32 legge 183/2010
Precedenti: 664602-01, 666385-01, 639066-01
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pubblico impiego privatizzato - Procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva - Pluralità di sentenze passate in giudicato in contrasto tra loro in ordine alla relativa validità - Estensione degli effetti delle decisioni di annullamento a tutti gli interessati - Limiti - Fondamento. 308 <!-- pag. 309 --> · IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - PROCEDIMENTO - GRADUATORIE In genere.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento della relativa graduatoria incontra l'unico limite - ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede - rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze, già divenute definitive, favorevoli a chi detta procedura abbia contestato, trattandosi di atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri.
Cass. civ. n. 21797/2025Sez. LRv. 676072-02
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 665351-01
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego - Pluralità di contratti di lavoro autonomo dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato - Accertamento - Conseguenze - Danno comunitario - Riconoscimento - Fondamento. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, dall'accertamento giudiziale della dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso il ricorso ad una serie di contratti di lavoro autonomo, consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del cd. "danno comunitario", in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (in particolare con ordinanza del 12 dicembre 2013, in causa C-50/13), atteso che, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, il dipendente non gode della più intensa protezione data dalla garanzia della conversione in rapporto a tempo indeterminato, esclusa dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Cass. civ. n. 21527/2025Sez. LRv. 676048-01
Riguarda ancheart. 36 TU pubblico impiegoart. 32 legge 183/2010art. 2126 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 659805-01, 660248-01, 648195-01, 669943-01
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Direttore generale ENAM - Procedura di rinnovo dell’incarico - Mancato perfezionamento - Art. 7, comma 3-bis, d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - Subentro dell'INPDAP a seguito di soppressione dell'ENAM - Determinazione di mancato rinnovo dell'incarico - Legittimità - Fondamento - Impossibilità sopravvenuta della prestazione. · IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE In genere.
Laddove la procedura di rinnovo della carica di direttore generale dell'ENAM non risulti perfezionata con la stipula del contratto e si verifichi, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, d.l. n. 78 del 2010, la soppressione dell'ente con conseguente subentro dell'INPDAP, è legittima la determinazione di mancato rinnovo dell'incarico, giacché la normativa sopravvenuta determina l'impossibilità giuridica della prestazione oggetto del contratto e la sua conseguente risoluzione, per ragioni dovute alla diversa organizzazione dell'amministrazione subentrante e al venir meno della pregressa funzione apicale.
Cass. civ. n. 11942/2025Sez. LRv. 675540-01
Riguarda ancheart. 1463 Codice civileart. 19 TU pubblico impiegoart. 31 TU pubblico impiegoart. 7 d.l. 78/2010art. 1 legge 122/2010
Precedenti: 654242-01, 672471-01, 623427-01
Potere di autotutela tributaria - Fondamento - Interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - Conseguenze - Esercizio in malam partem - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento integrativo - Differenze - Tutela dell’affidamento del contribuente - Configurabilità.
Le Sezioni Unite Civili – risolvendo il contrasto rilevato dalla Sezione Tributaria con l’ordinanza interlocutoria n. 33665 del 2023 – hanno affermato i seguenti principi: «In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa». «In tema di accertamento tributario, l’autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta l’emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l’atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d’imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l’esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione». «In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità».
Cass. civ. n. 30051/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 23 Costituzioneart. 53 Costituzione
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Autotutela tributaria - Art. 1 d.m. n. 37 del 1997 - Presupposti - Vizi solo formali o anche sostanziali dell’atto impositivo - Finalità - Interesse individuale del contribuente o interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - Esercizio del potere di autotutela - Correlazione alla presenza di vizi sostanziali - Deroga al principio di unicità dell’accertamento - Artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 - Diversità strutturale e funzionale tra autotutela e accertamento integrativo.
La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della particolare importanza delle seguenti questioni (peraltro, già oggetto di diversi orientamenti): «1) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, in ragione del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997, presupponga l’esistenza di soli vizi formali presenti nell’atto impositivo e non anche vizi a carattere sostanziale e se, di conseguenza, sia diretto alla tutela dell’interesse individuale del contribuente, con esclusione del potere dell'amministrazione finanziaria di adottare provvedimenti di annullamento in malam partem, o sia finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi con gli unici limiti della decadenza dei termini accertativi, ovvero del giudicato; 2) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, giustificata dal principio di «perennità della potestà amministrativa» (quest’ultimo riferito in generale all’azione amministrativa e che trova fondamento nei principi espressi dagli artt. 53 e 97 Cost., che consegue all’esigenza di una continua e puntuale aderenza dell’azione amministrativa all’interesse pubblico) e correlato alla sussistenza di vizi sostanziali (e non solo formali) costituisca un’ulteriore deroga (non specificamente normata alla luce del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997) al principio dell’unicità dell’accertamento e ciò tenuto conto degli artt. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano l’istituto dell’accertamento integrativo, e della diversità strutturale e funzionale del potere di autotutela rispetto al potere di accertamento integrativo.».
Cass. civ. n. 33665/2023Sez. 5documento ufficiale Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civileart. 53 Costituzione
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).