L'attivita' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'art. 1 e' considerata come gestione autonoma con bilancio distinto. Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 14 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-18;134~art3 · fonte del testo