Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonche' ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 14 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-18;134~art2 · fonte del testo